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 REICO
 associazione professionale di counseling

Aggiornamento professionale
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
(delibera del Consiglio direttivo - 30 novembre 2009)

Titolo II
LA FORMAZIONE PERMANENTE

Articolo 4 - Obbligo di formazione permanente
Il counselor iscritto nel Registro ha l'obbligo di mantenere aggiornata la propria preparazione professionale.
A tal fine, egli ha il dovere di partecipare alle attività di formazione permanente disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità quivi indicate.
Il counselor non può vantare titoli o specializzazioni a cui non corrisponda una adeguata formazione.
Con l'espressione formazione permanente s'intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative volte all’approfondimento sulla materia del counseling.

Articolo 5 - Durata e contenuto dell'obbligo
L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione nel Registro. L'anno formativo coincide con quello solare.

Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.
Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1° gennaio 2010.
Ogni iscritto deve frequentare nel triennio almeno n. 100 ore di formazione, di cui almeno n. 25 ore debbono essere frequentate in ogni singolo anno formativo.
Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata.
Le attività formative debbono consistere in:
- corsi di formazione e/o percorso personale con un counselor o uno psicoterapeuta;
- convegni, seminari a carattere scientifico su argomenti inerenti il counseling;
- supervisione individuale e/o supervisione di gruppo. 

Articolo 6 - Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo
Ciascun iscritto trasmette all’Associazione la documentazione idonea a certificare il percorso formativo seguito nell'anno precedente. A tale scopo il counselor può utilizzare lo strumento dell’autocertificazione.
Costituiscono illecito disciplinate il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

Articolo 7 – Compiti dell’Associazione
L’Associazione vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dalla stessa Associazione.
L’Associazione favorisce la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo, realizzando eventi formativi non onerosi.
A tal fine utilizzerà risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati.

Articolo 8 - Controllo dell’Associazione
L’Associazione verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.
Ai fini della verifica, l’Associazione deve svolgere attività dì controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

REICO - associazione professionale di counseling
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