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 REICO
 associazione professionale di counseling

Parametri per l'accesso al Registro
REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO (ESTRATTO)
(delibera del Consiglio direttivo - 30 novembre 2009)

Titolo I
IL REGISTRO ITALIANO DEI COUNSELOR

Articolo 1 – Tenuta del Registro
Presso l’Associazione è tenuto il Registro Italiano dei Counselor, di seguito denominato Registro, in cui sono iscritti gli aspiranti soci che abbiano conseguito una idonea formazione in counseling.
L’esclusione o la decadenza, per qualunque motivo, dalla qualità di socio comporta la cancellazione dal Registro.

Articolo 2 - Domanda di iscrizione nel Registro
Al fine della iscrizione nel Registro, gli aspiranti soci debbono presentare all’Associazione la seguente documentazione:

  1. domanda contestuale di ammissione all’Associazione e di iscrizione nel Registro su un unico foglio (il modulo è scaricabile dal sito);
  2. copia del diploma di counseling;
  3. materiale informativo sulla scuola frequentata (brochure, depliant, stampati, etc.);
  4. programma formativo del corso, in cui siano specificati: monte ore complessivo, materie di studio, modalità di erogazione della formazione (aula, pratica, laboratori, etc.);
  5. curriculum vitae (max 2 fogli).

Al ricevimento della documentazione completa (si considera data di presentazione della domanda quella del timbro postale di spedizione), la domanda viene valutata dal Consiglio direttivo che provvede all’ammissione del socio e all’iscrizione nel Registro.
Il Consiglio direttivo potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria per l’iscrizione.
I titoli o gli attestati dovranno essere stati conseguiti presso una delle scuole o degli istituti riconosciuti idonei ad insindacabile giudizio di REICO.
La formalizzazione dell’iscrizione avviene con l’attribuzione del numero di iscrizione e l’inserimento nel Registro pubblicato nel sito web dell’Associazione.  

Articolo 3 – Iscrizione del counselor
Il Consiglio direttivo procede alla iscrizione nel Registro del socio che possa almeno documentare: 
- 450 ore di frequenza di un corso di counseling, con caratteristiche di continuità didattica, ed ottenimento del diploma finale;
- 70 ore di percorso di sviluppo personale;
- 50 ore di pratica operativa  supervisionata, oppure di tirocinio

...

Articolo 9 - Entrata in vigore e disciplina transitoria
Il presente regolamento entra in vigore dal l° gennaio 2010.
Gli standard formativi di cui all’articolo 3 del presente regolamento si applicano esclusivamente agli aspiranti soci che presentano domanda di iscrizione nel Registro di cui all’articolo 2 a partire dal 1 luglio 2010.

REICO - associazione professionale di counseling
viale Monte Oppio, 24 - 00184 Roma - tel. 06 5413849 - e-mail: segreteria@associazionereico.it - sito web: www.associazioereico.it