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 REICO
 associazione professionale di counseling

Statuto

ASSOCIAZIONE REICO
STATUTO
(come modificato con delibera assembleare del 30 novembre 2009)

Titolo I
DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione - Democraticità dell’ordinamento interno
E’ costituita nel rispetto del codice civile e del Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni, l’Associazione REICO, per la tutela dei professionisti esercenti l’attività di counseling.
L’Associazione è una libera Associazione, apartitica ed indipendente, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma degli articoli 14 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a principi di democraticità ed uguaglianza dei diritti. Le cariche sono elettive.

Articolo 2 - Sede
L’Associazione ha sede in Roma in viale Monte Oppio, 24.
La sede sociale potrà essere variata in qualunque momento con deliberazione dell’assemblea che, altresì, potrà istituire anche altre sedi territoriali e di rappresentanza in Italia ed all’estero.

Articolo 3 - Oggetto sociale
L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
- organizzare, tutelare e assistere i professionisti (definiti counselor) esercenti l’attività di counseling, inteso come processo relazionale di sostegno e orientamento, processo che aiuta la persona a comprendere i propri bisogni, a fare scelte secondo i propri obiettivi e risorse, a rispondere in maniera soddisfacente alle difficoltà momentanee e alle diverse fasi del cambiamento evolutivo, nel più ampio contesto della promozione della salute, definita dall’O.M.S. come ” […] un completo stato di benessere fisico, emotivo e sociale”.
- istituire e gestire il Registro Italiano dei Counselor, di seguito denominato “Registro”;
- promuovere la formazione permanente e l’aggiornamento professionale dei soci, mediante l’organizzazione di corsi, seminari, convegni e altre iniziative;
- fornire ai counselor associati consulenza amministrativa, fiscale e legale, anche mediante apposite convenzioni con professionisti esterni;
- favorire lo studio, l’apprendimento e la diffusione del counseling; sostenere il counseling come professione specifica e autonoma; promuovere l'acquisizione delle competenze di base del counseling come abilità sociale;
- collaborare con le istituzioni pubbliche e con le altre associazioni di rappresentanza per la definizione dei contenuti del counseling e per la identificazione di comuni standard formativi e criteri di accreditamento dei counselor;
- promuovere la elaborazione di regole deontologiche ispirate ai criteri etici normalmente accettati dalla comunità professionale dei counselor;
- favorire scambi culturali con associazioni e strutture nazionali ed internazionali per la diffusione delle best practices di counseling in ambito formativo e nella pratica operativa;
- creare un centro di documentazione per lo sviluppo e la diffusione del counseling, mediante la creazione di un archivio dedicato agli studi, alle ricerche e ad ogni altra informazione riguardante gli aspetti culturali, formativi e normativi del counseling.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi di pari opportunità tra uomini e donne, e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4 - Carattere non lucrativo - Divieto di distribuzione degli utili
L’Associazione è indipendente e non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto; persegue obiettivi di rappresentanza e tutela dei counselor.
E’ fatto assoluto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. Gli eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività statutariamente previste.

Titolo II
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 5 - Soci - Ammissione
Possono essere soci coloro che abbiano conseguito una formazione adeguata in counseling, secondo gli standard stabiliti dal regolamento per l’iscrizione nel Registro e per la formazione, che è adottato dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta.
L’acquisizione della qualità di socio comporta l’assunzione di tutti i diritti ed obblighi previsti dallo statuto e dai regolamenti, ivi compreso il versamento della quota associativa, stabilita dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Le quote vengono versate dal socio direttamente all’Associazione al momento dell’ammissione e successivamente con cadenza annuale.

Articolo 6 - Diritti dei soci
I soci in regola con la quota associativa hanno diritto:
 di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 di esercitare i poteri di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto;
 di prendere parte alle iniziative di studio e dibattito dell’Associazione secondo i criteri stabiliti dagli organi direttivi;
 a ricevere le informazioni tecniche periodiche ed altre pubblicazioni interne;
 a sollecitare l’impegno dell’Associazione su determinati temi rientranti negli scopi dell’Associazione stessa.

Articolo 7 - Doveri dei soci – Obbligo della formazione permanente
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, dei regolamenti e del codice etico, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
I soci sono tenuti all’obbligo della formazione permanente, secondo gli standard identificati dal regolamento per l’iscrizione nel Registro e per la formazione.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 8 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per morte, dimissioni, decadenza, sopravvenuta mancanza dei requisiti o per esclusione. Il socio che intenda dimettersi dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente o al Consiglio direttivo. Le dimissioni o l’esclusione non danno diritto alla restituzione delle quote versate. Il diritto di recesso è regolato dall’art. 24 del codice civile.

Articolo 9 - Esclusione del socio
Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 7, inosservanza dell’obbligo contributivo o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale o materiale all’Associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dalla Commissione disciplinare in base alle procedure previste dal regolamento di disciplina.

Titolo III
ORGANI SOCIALI

Articolo 10 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
 l’Assemblea dei soci;
 il Consiglio direttivo;
 il Presidente;
 il Revisore unico o il Collegio dei Revisori;
 il Comitato scientifico;
 la Commissione disciplinare.

Articolo 11 - Costituzione e convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente, dal quale è presieduta.
L’Assemblea viene convocata almeno venti giorni prima della riunione con lettera, telegramma, fax, e-mail o, in caso di urgenza, per le vie brevi.
Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione e la data di eventuale seconda convocazione.
Partecipano all’assemblea i soci in regola con le quote associative. Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche attraverso delega a favore di un altro socio. Sono ammesse le deleghe di voto, per un massimo di 2 (due) per ogni socio delegato.
L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e deve svolgersi, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni esercizio, presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.
L’Assemblea può, altresì, essere convocata ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando almeno un terzo dei soci lo richieda.
L’assemblea delibera sempre con le maggioranze di cui all’art. 21, primo comma, del codice civile, con la sola eccezione prevista dall’articolo 22 del presente statuto per l’ipotesi di scioglimento dell’Associazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni devono essere trascritte nei libri sociali a disposizione di tutti i soci che ne facciano richiesta.

Articolo 12 - Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea dei soci:
 delibera in merito all’attività dell’Associazione;
 procede all’elezione dei membri del Consiglio direttivo;
 delibera sul bilancio preventivo e consuntivo della gestione predisposto dal Consiglio direttivo;
 delibera in ordine alle proposte del Consiglio direttivo in merito alla determinazione delle quote associative annuali;
 delibera sulle proposte di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto;
 delibera lo scioglimento dell’Associazione.
 delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

Articolo 13 - Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo che dirige ed amministra l’Associazione, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea. E’ composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall’Assemblea fra i soci.
I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Tuttavia la carica di Consigliere non può essere esercitata per più di due mandati successivi.
I Consiglieri che perdono la qualità di socio decadono automaticamente dal Consiglio, il quale può procedere alla cooptazione del sostituto fino alla assemblea successiva.
Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta l’anno ed ogniqualvolta se ne presenti la necessità, con 5 (cinque) giorni di preavviso anche per le vie brevi.
Il Consiglio direttivo può anche essere convocato in via straordinaria su richiesta scritta e motivata di almeno 3 (tre) dei suoi membri.
Il Consiglio direttivo ha facoltà di conferire ai suoi membri deleghe particolari. Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica.
Delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Articolo 14 - Competenze del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo:
a) elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vicepresidente;
b) nomina il Revisore unico o il Collegio dei revisori;
c) nomina i componenti del Comitato scientifico;
d) nomina i membri della Commissione disciplinare;
e) sovrintende all’amministrazione ordinaria e straordinaria; adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell’attività dell’Associazione;
f) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
g) determina l’importo dovuto dai soci a titolo di quota annuale, salvo ratifica assembleare;
h) affida particolari incarichi a soci che sono tenuti a rendere conto del loro operato;
i) prende in generale qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell’Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all’Assemblea.

Articolo 15 - Il Presidente
La rappresentanza dell’Associazione spetta in esclusiva al Presidente.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in ogni grado e tipo di giurisdizione. E’ titolare del potere di firma sociale e può delegarla ad altri componenti del Consiglio direttivo in esecuzione di specifiche delibere del medesimo.
In caso d'urgenza il Presidente può compiere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, ma in tal caso deve convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, cura l’ordinato svolgimento dei lavori, sottoscrive i verbali, controlla l’esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio direttivo.
Il Presidente può delegare al Vicepresidente talune sue funzioni.
In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto. Tuttavia la carica di Presidente non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi.

Articolo 16 – Revisore unico o Collegio dei revisori
E’ composto da uno a tre membri, nominati dal Consiglio direttivo, ed eventualmente (nell’ipotesi di 3 membri) il Collegio nomina nel proprio ambito il suo presidente. I revisori partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo. Le riunioni del Collegio devono essere verbalizzate.
Il Collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’Associazione.
Esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’Associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che vengano presentati all’assemblea per l’approvazione.
Rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Articolo 17 - Il Comitato scientifico
Il Comitato scientifico è un organo di alta specializzazione professionale, culturale e scientifica, composto da membri scelti dal Consiglio direttivo tra personalità del mondo della cultura e delle professioni.
Il Comitato scientifico è un organo consultivo ed è presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio direttivo.
Sono compiti del Comitato scientifico:
- formulare pareri, risposte, relazioni su quesiti del Consiglio, anche a beneficio di istituzioni ed enti terzi;
- contribuire alla promozione in ogni forma degli indirizzi di politica culturale dell’Associazione.
Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente dell’Associazione o del Presidente del Comitato stesso.
Rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Articolo 18 - Commissione disciplinare
La Commissione disciplinare, nominata dal Comitato direttivo, è costituita da 5 (cinque) membri che rimangono in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. Tuttavia la carica di membro della Commissione disciplinare non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.
I componenti della Commissione disciplinare sono scelti fra esperti in discipline giuridiche, umanistiche e psicosociali.
Alla Commissione spetta la potestà di irrogare le seguenti sanzioni disciplinari, da applicarsi secondo i casi:
1) l'ammonimento orale, che consiste nel richiamare il socio sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;
2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa ed è data con lettera del Presidente della Commissione disciplinare;
3) la sospensione da due mesi ad un anno dal Registro Italiano dei Counselor;
4) la cancellazione dal Registro Italiano dei Counselor e la contestuale esclusione dall’Associazione.
Le sanzioni disciplinare devono essere proporzionate alla gravità dell’infrazione.
La Commissione disciplinare non può applicare nessuna sanzione senza che il socio sia stato citato a comparire davanti ad essa per essere sentito nelle sue difese.
Il Consiglio direttivo, con uno o più regolamenti adottati a maggioranza assoluta, elabora il codice etico di comportamento degli associati nonché le norme che assicurano lo svolgimento del procedimento disciplinare.

Titolo IV
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 19 - Risorse economiche dell’Associazione
Le risorse economiche dell’Associazione sono:
 le quote sociali ed i contributi dei soci;
 beni mobili ed immobili;
 contributi e finanziamenti;
 donazioni e lasciti;
 rimborsi.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea.
Le elargizioni in danaro, le donazioni ed i lasciti sono accettati dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

Articolo 20 - Anno finanziario
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 21 - Formazione del Bilancio
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo ed approvati dall’Assemblea.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed uno consuntivo da cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse e diritto alla loro lettura, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione. Il bilancio è approvato dall’assemblea con voto palese e con le maggioranze previste nel presente statuto.

Titolo V
NORME FINALI

Articolo 22 - Modalità di scioglimento- Devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento deve essere approvato da una maggioranza pari almeno ai ¾ (trequarti) dei soci esistenti. Per questa delibera le deleghe non hanno valore.
L’assemblea con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio, dopo la liquidazione, verrà devoluto, con delibera dell’assemblea, ad altri enti che perseguono finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta da leggi successive.

Articolo 23 - Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile ed alle altre normative in materia.

Articolo 24 - Foro Competente
Per ogni controversia il Foro competente è quello di Roma

Il presente statuto si compone di 24 articoli


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